L'analisi di Denis Torri Alborino sulla manovra correttiva
I temi toccati dalla c.d. "manovra correttiva", per citarne alcuni, spaziano un po' in tutti i settori, dall'Iva, alla compensazione dei crediti fiscali, al rientro dei capitali dall'estero (c.d. voluntary bis), alla disciplina delle locazioni brevi, fino ad arrivare ai ritocchi dell'agevolazione Ace e alla disciplina dei nuovi indici sintetici di affidabilità.
Di seguito si analizzerà quindi in forma sintetica la sottostante norma contenuta nel citato provvedimento.
Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, a cura di Denis Torri Alborino
La norma introduce una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata cui possono
avvalersi talune imprese, non residenti in Italia, per la definizione di debiti tributari di una eventuale
stabile organizzazione della stessa presente nel territorio dello Stato. Possono beneficiare della procedura le società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato e che appartengono a gruppi multinazionali, con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio italiano per un ammontare superiore a 50 mln di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti nello Stato o di stabili organizzazioni in Italia.
Si prevede che, avviata l'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, constatata la presenza della stabile organizzazione e individuati i debiti tributari della stessa, il contribuente possa definirli in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Il versamento delle somme dovute sulla base
dell'accertamento con adesione, estingue i debiti tributari, mentre le sanzioni amministrative previste sono ridotte alla metà. È quindi disposta la non punibilità del reato di omessa dichiarazione in presenza dell'esatto adempimento del dovuto.
Non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame.
Si fa quindi rinvio a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le relative
modalità attuative.
Denis Torri Alborino
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Fonte:luglio17salt